A chi è rivolto
L’affidamento delle ceneri a un familiare del defunto dell’urna cineraria da custodire presso la propria abitazione (luogo di residenza legale) può avvenire quando vi sia stata espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili) o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, servirà la maggioranza assoluta di essi. La dispersione è consentita nel rispetto della volontà del defunto, che può essere manifestata nei seguenti modi: manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. “testamento olografo”, oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto) iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati in assenza dei punti 1) e 2) la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili). In mancanza di queste figure, dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa mediante lo stesso processo verbale con cui si richiede la cremazione o, se in presenza di una manifestazione di volontà del defunto alla cremazione, con un processo verbale ad hoc su cui si dovrà apporre la marca da bollo da 16 euro.
- manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. “testamento olografo”, oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto)
- iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati
- in assenza dei punti 1) e 2) la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili). In mancanza di queste figure, dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa mediante lo stesso processo verbale con cui si richiede la cremazione o, se in presenza di una manifestazione di volontà del defunto alla cremazione, con un processo verbale ad hoc su cui si dovrà apporre la marca da bollo da 16 euro.
Come fare
Per ottenere l’affidamento delle ceneri occorre l’autorizzazione del Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, del Comune in cui è tumulato il defunto.Qualora le ceneri siano affidate ad un familiare e l’affidatario volesse rinunciare all’affido, lo stesso potrà gestire le relative pratiche presso l'ufficio Stato Civile, per definire la nuova destinazione delle ceneri.Nel caso di decesso dell’affidatario gli aventi titolo dovranno definire la nuova destinazione delle ceneri. L’incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge (o del soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili), di un altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, del rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione alla quale il defunto era eventualmente iscritto. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, dal Comune in cui è tumulato il defunto.
Qualora le ceneri siano affidate ad un familiare e l’affidatario volesse rinunciare all’affido, lo stesso potrà gestire le relative pratiche presso l'ufficio Stato Civile, per definire la nuova destinazione delle ceneri.
Nel caso di decesso dell’affidatario gli aventi titolo dovranno definire la nuova destinazione delle ceneri.
Cosa serve
Le ceneri possono essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri oppure in natura (per esempio in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario. E’ vietata nei centri abitati.
Cosa si ottiene
L'affidamento delle ceneri a un familiare o la dispersione nel rispetto della volontà del defunto.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Costi
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2025, 11:37