Attività in edilizia libera e Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
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Servizio attivo
Il servizio di edilizia libera permette di eseguire piccoli interventi edilizi senza bisogno di permessi, ma nel rispetto delle normative urbanistiche, di sicurezza e ambientali.
Categoria del servizio
A chi è rivolto
I proprietari degli immobili o gli aventi titolo.
Come fare
Per le attività in edilizia libera, quindi non soggette all'obbligo di comunicazione, (escluse quelle di cui all'art. 6 comma 1, let. e-bis del D.P.R. 380/2001), se lo ritiene opportuno, il cittadino può comunque inviare una comunicazione in carta semplice e senza utilizzare alcun modulo predisposto. Si informa che dal 01.07.2022 per presentare le proprie pratiche si dovrà utilizzare esclusivamente la piattaforma C-Portal al seguente link: https://www.cesanoboscone.cportal.it/ . Non saranno accettate pratiche pervenute attraverso altre modalità. Le comunicazioni dovranno riportare almeno le generalità del titolare dell'immobile in oggetto, gli identificativi dell'immobile in oggetto, una breve descrizione dei lavori da eseguire, la copia del documento d'identità del titolare dichiarante, e una planimetria del lotto/immobile. Per le opere di cui all'art. 6 comma 1, let. e-bis del D.P.R. 380/2001, attraverso la presentazione di apposita modulistica (CIL), predisposta dalla Regione Lombardia, scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune di Cesano Boscone, e dagli eventuali opportuni elaborati. Tutta la documentazione prodotta e costituente la pratica va salvata in formato “PDF/a e firmata digitalmente da tutti i soggetti coinvolti e inviata a mezzo posta elettronica certificata, (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it.
Cosa serve
Modulistica CIL
Cosa si ottiene
Realizzazione delle seguenti opere, (art. 6 comma 1 D.P.R. 380/2001): a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;(ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale (CIL);(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020)e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Ultimato l'intervento, non occorre comunicare la fine lavori o produrre certificato di collaudo finale.
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale (CIL);
(lettera così sostituita dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 120 del 2020)
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Costi
Ulteriori informazioni
Al fine di ridurre i tempi di evasione delle pratiche edilizie e di razionalizzare l'organizzazione del Servizio di Edilizia Privata, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, si ritiete indispensabile modificare le modalità fino ad oggi seguite per fissare gli appuntamenti. Non è più di prassi effettuare attività di istruttoria preventiva alla presentazione dei progetti. Potranno essere valutati, su specifica richiesta, i casi che presentano particolari complessità per i quali potrà essere concordato un incontro preventivo. Solo ed esclusivamente in questo caso si richiede, pertanto, che insieme alla richiesta via mail, vengano specificati gli argomenti che si intendono affrontare nell'incontro richiesto ai tecnici dell'ufficio.
Documenti collegati
Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2025, 8:53