Con l'entrata in vigore dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) è possibile chiedere il rilascio della C.I.E, soprattutto in caso di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza, in qualsiasi Comune d'Italia. Il Ministero dell'Interno provvederà al recapito del documento direttamente al domicilio del richiedente.
Prima di effettuare la prenotazione, il cittadino deve verificare che le generalità riportate nel codice fiscale e quelle indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse.
Nel caso si riscontrino delle difformità, prima di procedere alla prenotazione, si deve contattare l'Ufficio Anagrafe, altrimenti il documento non potrà essere rilasciato.
L'appuntamento per l'emissione della CIE può essere fissato:
direttamente on line sul sito istituzionale, tramite il calendario online
telefonando al numero 02.48694650 dalle 11:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì
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Carta d'identità minori (0 - 18 anni)
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, che ha modificato la precedente normativa in materia, ha reso possibile la richiesta della carta d'identità per i minori dalla nascita fino ai 18 anni.
Non esiste più pertanto un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:
3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
5 anni per i minori da 4 a 18 anni;
10 anni per i maggiori di 18 anni.
Per i minori di anni 14 la carta d’identità valida per l’espatrio può riportare, a richiesta, il nome dei genitori.
A partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare il documento.
La richiesta di emissione del documento deve avvenire in presenza di entrambi i genitori, muniti di un documento di identità valido, e del minore stesso. I genitori, procedono all’identificazione del minore ed esprimono l’assenso all’espatrio, compilando il modulo predisposto. La carta di identità così rilasciata, sarà valida ai fini dell’espatrio solo nei paesi comunitari ed in quelli che aderiscono a specifiche convenzioni. Per gli altri paesi è necessario richiedere il passaporto.
Se il minore ha un solo genitore: il genitore dichiara l’assenso all’espatrio. In caso di primo rilascio o in assenza di altro documento identificativo, per l’identificazione del minore è necessario un altro soggetto maggiorenne, in qualità di testimone, munito di un documento di riconoscimento valido.
Può essere presente solo uno dei due genitori al momento del rilascio: il genitore assente deve far pervenire, attraverso l'altro genitore, una dichiarazione di assenso tramite questo modulo per la validità all’espatrio del documento del figlio minore e di identificazione del minore, allegando alla stessa la fotocopia del proprio documento d'identità.
In presenza di un solo genitore, che accompagna il minore, non munito di dichiarazione di assenso all’espatrio del figlio rilasciata dall’altro genitore: in questo caso il documento verrà rilasciato "NON VALIDO AI FINI DELL'ESPATRIO". Occorre la presenza di un altro soggetto maggiorenne per l’identificazione del minore in caso di primo rilascio o in assenza di altro documento identificativo.
Con l'entrata in vigore dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) è possibile chiedere il rilascio della C.I.E, soprattutto in caso di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza, in qualsiasi Comune d'Italia. Il Ministero dell'Interno provvederà al recapito del documento direttamente al domicilio del richiedente.
Prima di effettuare la prenotazione, il cittadino deve verificare che le generalità riportate nel codice fiscale e quelle indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse.
Nel caso si riscontrino delle difformità, prima di procedere alla prenotazione, si deve contattare l'Ufficio Anagrafe, altrimenti il documento non potrà essere rilasciato.
L'appuntamento per l'emissione della CIE può essere fissato:
- direttamente on line sul sito istituzionale, tramite il calendario online
- telefonando al numero 02.48694650 dalle 11:00 alle 12:30 dal lunedì al venerdì
Carta d'identità minori (0 - 18 anni)
Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, che ha modificato la precedente normativa in materia, ha reso possibile la richiesta della carta d'identità per i minori dalla nascita fino ai 18 anni.
Non esiste più pertanto un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
- 5 anni per i minori da 4 a 18 anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.
Per i minori di anni 14 la carta d’identità valida per l’espatrio può riportare, a richiesta, il nome dei genitori.
A partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare il documento.
- La richiesta di emissione del documento deve avvenire in presenza di entrambi i genitori, muniti di un documento di identità valido, e del minore stesso. I genitori, procedono all’identificazione del minore ed esprimono l’assenso all’espatrio, compilando il modulo predisposto. La carta di identità così rilasciata, sarà valida ai fini dell’espatrio solo nei paesi comunitari ed in quelli che aderiscono a specifiche convenzioni. Per gli altri paesi è necessario richiedere il passaporto.
- Se il minore ha un solo genitore: il genitore dichiara l’assenso all’espatrio. In caso di primo rilascio o in assenza di altro documento identificativo, per l’identificazione del minore è necessario un altro soggetto maggiorenne, in qualità di testimone, munito di un documento di riconoscimento valido.
- Può essere presente solo uno dei due genitori al momento del rilascio: il genitore assente deve far pervenire, attraverso l'altro genitore, una dichiarazione di assenso tramite questo modulo per la validità all’espatrio del documento del figlio minore e di identificazione del minore, allegando alla stessa la fotocopia del proprio documento d'identità.
- In presenza di un solo genitore, che accompagna il minore, non munito di dichiarazione di assenso all’espatrio del figlio rilasciata dall’altro genitore: in questo caso il documento verrà rilasciato "NON VALIDO AI FINI DELL'ESPATRIO". Occorre la presenza di un altro soggetto maggiorenne per l’identificazione del minore in caso di primo rilascio o in assenza di altro documento identificativo.