Convivenze di fatto

  • Servizio attivo

Dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto.

A chi è rivolto

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere fatta da due persone: maggiorenni; di stato civile libero; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; residenti entrambi nel Comune di Cesano Boscone; coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia; non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere fatta da due persone:
  • maggiorenni;
  • di stato civile libero;
  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenti entrambi nel Comune di Cesano Boscone;
  • coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia;
  • non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;

Come fare

Per presentare la relativa dichiarazione è necessario protocollare il modulo, scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte e attendere di essere contattati dall'ufficio anagrafe per fissare un appuntamento con la coppia. Per ulteriori informazioni scrivere un'email a servizidemografici@comune.cesano-boscone.mi.it .   All'appuntamento occorrerà presentarsi muniti di documenti di identità. Successivamente sarà effettuato un accertamento per la verifica dei requisiti di coabitazione.   La convivenza di fatto è certificabile.

Per presentare la relativa dichiarazione è necessario protocollare il modulo, scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte e attendere di essere contattati dall'ufficio anagrafe per fissare un appuntamento con la coppia. Per ulteriori informazioni scrivere un'email a servizidemografici@comune.cesano-boscone.mi.it .
 
All'appuntamento occorrerà presentarsi muniti di documenti di identità. Successivamente sarà effettuato un accertamento per la verifica dei requisiti di coabitazione.
 
La convivenza di fatto è certificabile.

Cosa serve

Il modulo compilato.

Il modulo compilato.

Cosa si ottiene

Dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto.

Dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto.
Tempi e scadenze

...

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Ulteriori informazioni

Note
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (Legge n. 76/2016, art.1, comma 50 e segg.) Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
 
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi di fatto entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula.
 
Diritti dei conviventi di fatto:
  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
  • diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46)
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Riferimenti normativi
Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2025, 16:53