A chi è rivolto
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, prevista dalla Legge del 20/05/2016, n. 76 (cd. Legge Cirinna'), può essere fatta da due persone: maggiorenni; di stato civile libero; unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; residenti entrambi nel Comune di Cesano Boscone; coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia; non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
- maggiorenni;
- di stato civile libero;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- residenti entrambi nel Comune di Cesano Boscone;
- coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia;
- non devono essere legati tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
Come fare
Per presentare la relativa dichiarazione è necessario protocollare il modulo, scaricabile dal sito, compilato in ogni sua parte e attendere di essere contattati dall'ufficio anagrafe per fissare un appuntamento con la coppia. Per ulteriori informazioni scrivere un'email a servizidemografici@comune.cesano-boscone.mi.it . All'appuntamento occorrerà presentarsi muniti di documenti di identità. Successivamente sarà effettuato un accertamento per la verifica dei requisiti di coabitazione. La convivenza di fatto è certificabile.
Cosa serve
Il modulo compilato.
Cosa si ottiene
Dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto.
2022 04 gen
Apertura iscrizioni
2022 04 feb
Termine presentazione domande
2022 02 mar
Pubblicazione graduatorie
2022 02 apr
Perfezionamento domande
Canale fisico
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Ulteriori informazioni
- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39)
- ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44)
- inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45)
- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2025, 16:53